Rinnovo permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno è una  procedura che deve essere richiesta alla Questura della provincia dove il cittadino straniero dimore, con una tempistica pari a 60 giorni prima della sua scadenza.

Ma che documenti bisogna allegare?

Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Il caso più tradizionale di rinnovo del permesso di soggiorno è quello per motivi di lavoro.

In questo caso, oltre alla espressa richiesta di permesso di soggiorno, bisognerà allegare all’istanza anche:

  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia della certificazione di residenza o stato di famiglia o della dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto relativi all’alloggio di domicilio;
  • fotocopia del Mod Unificato lav inviato dal datore di lavoro all’Inps o del Modello Q in caso di lavoro domestico;
  • fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita: Cud, Unico, ultima dichiarazione dei redditi, buste paga relative al periodo di assunzione.

In caso di lavoro domestico bisognerà anche presentare le fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’Inps.

Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

La domanda del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dovrà essere presentata compilando l’apposita istanza e allegando:

  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • copia del passaporto del familiare (pagine con dati anagrafici);
  • copia del titolo di soggiorno del familiare;
  • fotocopia del codice fiscale del richiedente e del familiare;
  • dichiarazione del familiare che provvede al sostentamento dell’interessato attraverso la compilazione dell’atto di notorietà di mantenimento.

Perché il rinnovo del permesso di soggiorno può esser negato

Nel momento in cui si troverà a valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura dovrà prendere in considerazione la presenza o meno di eventuali reati ostativi al rinnovo del titolo.

In sintesi, i principali motivi che potrebbero portare al diniego del rinnovo sono quelli inerenti:

  • pericolosità per ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato;
  • condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati che sono previsti ex art. 380 co. 1 e 2 del cpp, anche se la sentenza è stata emessa in seguito a patteggiamento, oppure per reati che sono legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori;
  • condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

Cosa succede in caso di mancato rinnovo

Nell’ipotesi in cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse essere rifiutata, l’interessato riceverà un preavviso di rigetto in cui verranno riportati i dati identificativi della pratica e le motivazioni per cui è stata attivata la procedura di rigetto.

A quel punto l’interessato avrà 10 giorni di tempo, ex art. 10 bis della l. 241 sul procedimento amministrativo, per poter produrre una memoria scritta, in cui tentare di proporre nuove motivazioni o contestare la scelta della Questura, documentandola adeguatamente.

Fatto ciò, la Questura potrà accogliere o meno le argomentazioni proposte con la memoria dell’interessato. In ogni caso, se la Questura non dovesse avere già adottato il provvedimento di rigetto e la documentazione fosse integrata anche oltre i 10 giorni, dovrà comunque prenderla in considerazione.

Nell’ipotesi di definitivo rigetto, lo straniero sarà invitato ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni.

Contro il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno, l’interessato potrà agire in ricorso presso il tribunale amministrativo competente entro 60  giorni, ad eccezione dei ricorsi che riguardano il diritto dell’unità familiare, che potranno invece essere proposti presso il Tribunale ordinario.

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