Dichiarazione sostitutiva di certificazione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento introdotto nel nostro ordinamento con il Dpr 445/2000, e in grado di sostituire – in alcune situazioni – i certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che accettano volontariamente tali dichiarazioni.

Per i soggetti che sono obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione,  la sua mancata accettazione costituisce una violazione dei doveri di ufficio.

Ad ogni modo, non è possibile usare questo documento per qualsiasi tipo di dichiarazione altrimenti disponibile in certificazione. Vediamo dunque insieme che cosa si può dichiarare, e chi può usare questi documenti.

Cosa si può dichiarare?

Si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per poter dichiarare stati, qualità e personali e atti, tra quelli di seguito indicati:

  1. la data e il luogo di nascita;
  2. la residenza;
  3. la cittadinanza;
  4. il godimento dei diritti civili e politici;
  5. lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. lo stato di famiglia;
  7. l’esistenza in vita;
  8. la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l’appartenenza a ordini professionali;
  11. il titolo di studio e gli esami sostenuti;
  12. la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio nell’anagrafe tributaria;
  16. lo stato di disoccupazione;
  17. la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
  18. la qualità di studente;
  19. la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. ogni situazione che sia relativa all’adempimento degli obblighi militari;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
  25. la qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Cosa non si può dichiarare

Di contro, non si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per comunicare dati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Chi può usare la dichiarazione

Possono usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea.

Possono inoltre usare la dichiarazione anche i cittadini di Paesi terzi, con regolare permesso di soggiorno in Italia, per quanto concerne i dati e i fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica.

Per quanto concerne i minori, possono dichiarare coloro che ne esercitano la patria potestà o il tutore. Per gli interdetti, può dichiarare il tutore, mentre per gli inabilitati e per i minori emancipati può dichiarare l’interessato, con l’assistenza del soggetto curatore.

Nel caso di una persona che non sappia o non possa firmare, sarà possibile rendere la dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale. Chi infine si trova in condizioni di temporaneo inadempimento per motivi di salute, la dichiarazione può essere resa dinanzi al pubblico ufficiale dal coniuge, o in assenza dai figli o in mancanza di questi da un parente in linea retta o da un collaterale fino al terzo grado.

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